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In cosa consiste?
"NuovoDominio" offre a web designers, webmaster e studi grafici
l'opportunità di diventare rivenditori dei suoi servizi a condizioni
vantaggiose. Per diventare rivenditori e conoscere tutte le agevolazioni che
"NuovoDominio" riserva loro, occorre compilare il modulo di adesione.
I rivenditori effettivi avranno
accesso a pagine a loro riservate per la richiesta di registrazione domini,
creazione e gestione di spazi web e relativi servizi.
Quali esperienze
professionali sono richieste?
Non sono richieste esperienze professionali particolari in quanto tutte le
operazioni tecniche verranno gestite dallo staff di "NuovoDominio".
Quali sono i servizi da
poter rivendere?
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Registrazione nomi di
dominio. Puoi richiedere la registrazione
di un dominio.it, .com, .net, .org, .biz, .info per conto proprio o c/terzi a prezzi
vantaggiosi.
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Spazio web
su ns. Server. Se non si dispone di un server web personale è possibile
scegliere uno spazio web che "NuovoDominio"
ti riserva.
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Pubblicazione di un sito
sui principali Motori di Ricerca. "NuovoDominio"
offre un eccellente servizio di registrazione siti web con diverse soluzioni
da 20 a 3500 principali motori di ricerca di tutto
il mondo.
Chi curerà la gestione dei
servizi?
I servizi, pur essendo effettuati da "NuovoDominio", che ne
curerà l'aspetto tecnico, saranno gestiti dal rivenditore. È di sua competenza
la commercializzazione dei servizi venduti essendo l'unico ad avere contatti
diretti con il proprio cliente. È facoltà del rivenditore applicare ai propri
clienti il prezzo dei servizi che riterrà opportuno.
Aspetto giuridico e fiscale.
La collaborazione può essere effettuata sia da privati (ossia titolari solo di
codice fiscale, non ancora iscritti presso albi o Camera di Commercio) che da
professionisti o aziende (operanti con partita IVA).
I rivenditori sono tenuti a leggere ed accettare le condizioni
generali che regolano questo tipo di rapporto.
Al fine di cogliere tutte le opportunità di sviluppo del settore Internet, sono
benvenute eventuali proposte di accordi commerciali particolari, in aree
geografiche specifiche o per entità di rilievo.
Nel caso di collaboratore privato (non rivenditore), il corrispettivo percepito (non soggetto ad
Iva ai sensi dell'Art.5 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e successive
modificazioni) sarà assoggettato alla ritenuta alla fonte nella misura vigente
per legge.
Per ulteriori dettagli si prega fare riferimento alle condizioni generali.
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