Regole
di Naming
in
vigore dal 31/12/2000
Versione - 3.4.1
SEZIONE 1
Regolamento di Assegnazione
1. Scopo
Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a
Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che
riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli
standard Open System Interconnection (OSI).
Il presente Regolamento e
le procedure in base alle quali opera la Registration
Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming
Authority Italiana (NA).
Nota
Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo
Regolamento, nelle Procedure
Tecniche di Registrazione e nei documenti a cui si fa
riferimento sono descritti in un apposito "Tutorial"
disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo
della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed
e' messo a disposizione a puro scopo didattico informativo.
2. Compiti della
Registration Authority Italiana
La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD
"it", detto anche "Registro
dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalità operative generali
della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591
e ICANN ICP-1 e
successivi aggiornamenti.
Alla RA e' affidata la
verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso
dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure
Tecniche di Registrazione.
La RA provvede alla
registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai
nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO
3166), compresa la parte geografica:
·
a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi
aggiornamenti;
·
b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822,
RFC1034, RFC1035
e loro successivi aggiornamenti;
·
c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS
RFC822 secondo lo standard IPS MIXER
(RFC2156) e successivi aggiornamenti;
·
d) "relative distinguished names" secondo lo standard ITU
X.500 e successivi aggiornamenti.
3. Nomi a dominio
I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti,
seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle
Procedure Tecniche di Registrazione.
I nomi a dominio hanno la
sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti
(servizi, macchine, caselle postali, etc.) presenti sulla rete.
4. Registrazione
I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere
assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro
dell'Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita
IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate
di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a
dominio.
5. Struttura
dell'albero dei nomi a dominio Italiani
I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD
"it" oppure sotto la struttura geografica predefinita.
La struttura geografica
predefinita e' costruita con i nomi e le sigle delle province e
delle regioni italiane, nonché, al di sotto delle province, con i
nomi dei comuni italiani.
I nomi a dominio che
costituiscono la struttura geografica predefinita sono un
contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente
equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili.
La struttura geografica
completa dell'albero dei nomi a dominio italiano e' riportata nel
documento "Nomi
a Dominio Riservati" disponibile presso la NA.
6. Obbligatorieta'
della registrazione
Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it",
oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e'
obbligatoria la registrazione presso la RA.
7. Nomi Riservati
Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od
assegnabili solo a soggetti predeterminati.
Non sono assegnabili i
nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri:
·
direttamente al di sotto del ccTLD "it" (IPS);
·
come campo PRMD (ISO/IEC 10021);
·
come campo Org (X.500).
L'elenco dei nomi a
dominio riservati, riportato nel documento "Nomi
a Dominio Riservati", e' parte integrante delle presenti Regole di
Naming ed e' disponibile presso la NA.
I nomi a dominio,
contenuti nell'elenco dei nomi riservati ed appartenenti alla
struttura geografica predefinita registrati in data antecedente al
loro inserimento come nomi a dominio riservati, potranno essere
mantenuti dagli assegnatari per un periodo massimo di un anno dalla
data in cui tali nomi sono stati dichiarati riservati. Dopodiché
verranno utilizzati in conformità alle regole e procedure di Naming.
8. Nomi a dominio
pregressi, prenotazioni
Un nome a dominio non e' prenotabile.
Un nome a dominio
assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD
"it" non può considerarsi come pre-riservato in altre
posizioni dell'albero dei nomi stesso.
9. Assegnazione di
un nome a dominio
La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando
avviene il suo caricamento nel RNA.
Tale caricamento viene effettuato solo dopo che e' pervenuta alla RA
la documentazione richiesta
ed e' stata verificata la effettiva funzionalità, cioè:
·
la corretta operatività dei nameserver autoritativi del nome a dominio
e la raggiungibilità dell'indirizzo "postmaster" per il
nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021;
·
la corretta operatività e la raggiungibilità del DSA nel caso ITU
X.500.
10. Trasferimento e
modifica di un nome a dominio assegnato
Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per
successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura
di riassegnazione condotta ai sensi dell'art.
16. E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting
dei nomi a dominio.
Un nome a dominio sospeso
oppure contestato ai sensi dell'art.
14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a
contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a
dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a
chiunque.
Salvi i casi di
successione a titolo universale o particolare, una richiesta di
modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di
posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, è
considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del nome a
dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un
nome a dominio.
11. Revoca
dell'assegnazione di un nome a dominio
La RA può revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
·
a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure
·
b) d'ufficio; oppure
·
c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale.
11.1 Revoca per
rinuncia
Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte
dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA e' tenuta ad
assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo
massimo di sei mesi.
11.2 Revoca
d'ufficio
La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti
casi:
·
venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato
la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it", ove
previsti;
·
mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai sensi del
successivo articolo 13.2;
·
non "visibilità/raggiungibilità" degli oggetti appartenenti
al nome a dominio assegnato per più di tre mesi. La verifica di
questa mancanza di visibilità/raggiungibilità deve essere
effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome a
dominio non può venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese
dalla data della revoca.
11.3 Revoca a
seguito di sentenza o decisione arbitrale
La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione
arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che
l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio
sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che
sia stato revocato.
Un nome a dominio
revocato ai sensi del comma precedente e' immediatamente reso
disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal
precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria
espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza.
12. Sospensione
dell'assegnazione di un nome a dominio
La RA può sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
·
a) per ordine dell'autorità, oppure
·
b) su richiesta dell'assegnatario.
12.1 Sospensione per
ordine dell'autorità
La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità
giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento
cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga
inibito all'assegnatario l'uso.
Il nome a dominio così
sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario
solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria
o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi
ne contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della
dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il
provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso, si e'
estinto.
Il nome a dominio sospeso
ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla
RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione
arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che
l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.
12.2 Sospensione a
richiesta dell'assegnatario
La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale
ne sia contestato giudizialmente l'uso.
In questa ipotesi, la RA
e' tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore
dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.
13. Documentazione
per l'assegnazione di un nome a dominio
La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo
elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed
operatività inviato dal provider/maintainer del
nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l'uso del nome a
dominio.
La RA accetta richieste
di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione,
redatta in modo conforme alle sue istruzioni.
13.1 Lettera di
Assunzione di Responsabilità
L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il
richiedente e' tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione
di Responsabilità (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla
RA.
Nella lettera di AR
devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il
richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi
fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di
avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi
espressi nel documento "Netiquette"
(disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli. Nella
lettera di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le
controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato
arbitrale costituito presso la NA
13.2 Verifiche della
Documentazione
La RA puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti
comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR.
I suddetti documenti
devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla
richiesta.
13.3 Mancata
presentazione di documentazione.
Nei casi in cui:
·
la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto termine; oppure
·
il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure
·
emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal
richiedente;
e' facoltà della RA
revocare l'assegnazione del nome a dominio.
13.4 Pubblicazione
dei moduli e delle istruzioni.
La RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server
i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilità,
nonché le istruzioni per la registrazione dei nomi
a dominio e di quanto altro necessario.
SEZIONE 2
Risoluzione delle Dispute
14. Procedura di
Contestazione
Chiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati
in uso e contenuti nel RNA.
14.1 Introduzione
della contestazione
Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla
RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto
assegnato in uso ad un soggetto altrui.
La lettera di
contestazione deve contenere le generalita' del mittente, il nome a
dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio
subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso.
14.2 Procedure della
Registration Authority in caso di Contestazione
In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione
"valore contestato/challenged value" al valore contenuto
nel RNA, e
vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file
non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta.
Inoltre, entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via
posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a
lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla
procedura arbitrale di cui all'articolo
15 o alla procedura di riassegnazione del nome a dominio di cui all'art.
16.
La comunicazione
all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le
informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni
non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA.
La RA e' tenuta a fornire
tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato
alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese.
14.3 Contestazione
Pendente
La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel
caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta
dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15,
oppure da parte del contestante attivando una procedura di
riassegnazione di cui all'art. 16.
La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la
contestazione viene risolta.
In pendenza di
contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla
RA almeno ogni sei mesi la propria volonta' di mantenere pendente la
contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In
mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione, salvo che abbia
ricevuto comunicazione dell'esistenza di un giudizio, di un
arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale
dominio.
14.4 Contestazione
Risolta
La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui
1.
riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti
interessate; oppure
2.
riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione
arbitrale sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo
15.6 di questo Regolamento; oppure
3.
riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita'
giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la
questione; oppure
4.
riceve dalla parte che ha posto la contestazione
comunicazione della sua volonta' di abbandonarla; oppure
5.
la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia
alla sua assegnazione; oppure
6.
una delle due parti offre prova dell'avvenuta estinzione di
un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della
controversia; oppure
7.
siano trascorsi 2 anni dal momento in cui e' stata posta la
contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la
propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure
8.
siano trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui la parte che
ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di
mantenerla; oppure
9.
riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art.
16 che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio;
oppure
10.
riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art.
16 che respinge la contestazione.
Una contestazione risolta
non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo
stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata
risolta ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 di questo articolo.
14.5 Effetti della
risoluzione della contestazione.
Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo
14.4, la RA:
·
a - se la risoluzione e' avvenuta
o
in base ai punti "4", "6", "7" o
"8" del precedente articolo
14.4, oppure
o
in base al punto "10" del precedente articolo
14.4, oppure
o
in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo
14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano
favorevoli all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure
o
in base al punto "1" del precedente articolo
14.4 e le parti concordino sulla legittimita' della
registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione,
allora la RA rimuove dal RNA la
notazione "valore contestato/challenged value" per il nome
a dominio contestato;
·
b - se la risoluzione e' avvenuta
o
in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo
14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano
favorevoli a chi ha posto la contestazione, oppure
o
in base al punto "9" del precedente articolo
14.4, oppure
o
in base al punto "1" del precedente articolo
14.4 e le parti concordino sulla illegittimita' della
registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione,
oppure
o
in base al punto "5" del precedente articolo
14.4 ,
allora la RA rimuove dal RNA
l'assegnazione del nome a dominio contestato.
14.6 Riassegnazione
del nome a dominio contestato e rimosso
Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo
14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne
comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la
contestazione.
Risolta la contestazione,
la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera
assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non
oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la
parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale
procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per
l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui
la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere
nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.
15.
Comitato di arbitrazione
15.1. Clausola
arbitrale.
Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA puo' impegnarsi, con la
lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato
irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di
quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming,
riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal
collegio arbitrale.
15.2 Costituzione
del comitato di arbitrazione.
E' costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato e'
composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta
al Presidente della NA,
con esclusione del Presidente stesso, del Vicepresidente e del
Direttore del Comitato
Esecutivo (CE) in carica.
L'elenco degli arbitri
nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrazione e'
disponibile presso la segreteria della NA.
15.3 Composizione
del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di
arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il
terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai
due arbitri di parte come sopra nominati.
La parte che desidera dar
inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a procedere alla nomina
del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla
controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Presidente della
NA, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro prescelto fra
quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della
domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e
di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio
domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche'
l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri
del comitato di arbitrazione.
La parte alla quale e'
rivolto l'invito di nomina dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro
negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la
parte che ha fatto l'invito puo' chiedere che la nomina sia fatta
dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale
arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e'
comunicata alle parti per posta elettronica.
Gli arbitri di parte
cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del
secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale
scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu' diligente
puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA,
che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando
il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle
parti via posta elettronica.
Il collegio arbitrale si
considera costituito a far data dal giorno successivo alla
accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio
stesso.
Gli arbitri devono
pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del
collegio arbitrale.
15.4. Procedura
innanzi al collegio arbitrale.
Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che
assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle
sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti.
Il collegio arbitrale ha
facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che
ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto del
contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un
termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie
difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di
10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e
sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una
sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo'
farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio
arbitrale non ritenga sentirla personalmente.
Le comunicazioni del
collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle
repliche puo' avvenire anche per posta elettronica, salvo che le
parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o
che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale
non trasmissibile per posta elettronica.
15.5 Poteri
cautelari ed istruttori del collegio arbitrale.
Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio
arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi
al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La
RA e' tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti.
Nel caso vi sia
necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli
atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e' tenuta a
fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso
richieste.
15.6 Decisione del
collegio arbitrale.
Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla
base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento
italiano.
Il presidente del
collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione
definitiva alle parti, al Presidente
e al Comitato Esecutivo
della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono
conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri
del comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a
cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su
richiesta di una parte, decida il contrario.
La decisione del collegio
arbitrale e' inappellabile.
Le decisioni del collegio
arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di
5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della
decisione stessa.
15.7 Compenso del
collegio arbitrale e spese.
Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello
del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a
carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle
parti, il collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere
in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte
vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa.
I compensi che il
collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono
essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa
forense vigente al momento della decisione.
16. Procedura di
riassegnazione di nome a dominio contestato
16.1 Applicabilità
della Procedura
I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14
possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla
presente Procedura di riassegnazione.
La procedura
amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati
sotto il ccTLD "it"
16.2 Natura della
Procedura
La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla
disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non
sia stato registrato e mantenuto in mala fede.
La procedura non ha
natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il
ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato
previsto dall'art. 15 delle
regole di naming.
16.3 Procedura,
arbitrato e ricorso alla magistratura.
La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai
requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti
conduttori".
La scelta dell'ente
conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il
nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico
di chi contesta un nome a dominio.
La Procedura non può
essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già
pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio
arbitrale previsto dall'art. 15
delle regole di naming. Qualora un giudizio innanzi al giudice
ordinario o l'arbitrato previsto dall' art.
15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della
Procedura, essa si estingue.
16.4 Fonti della
Procedura
La Procedura è regolata:
·
a) dalle presenti regole di naming;
·
c) dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte dagli enti
conduttori ed approvate ai sensi del successivo art.
16.5, II comma.
16.5 Controllo sugli
enti conduttori
Le organizzazioni di cui all'articolo
16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di
attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di
attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e
devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla
lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i
mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché
la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere
approvate dal Comitato esecutivo.
L'accertamento
dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che
faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo
sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della
NA. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito
da parte di un ente conduttore, il presidente della NA può
esonerarlo dalla conduzione delle procedure.
16.6 Trasferimento
del nome a dominio contestato
Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo
(denominato "ricorrente") affermi che:
·
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome
e cognome; e che
·
b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia
alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed
infine che
·
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova
che sussistono assieme tutte e tre le condizioni che precedono, il
nome a dominio contestato viene trasferito al ricorrente stesso.
In relazione al
precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà
ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora
provi che:
1.
prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o
si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome
ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;
oppure
2.
che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3.
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la
clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
16.7 Prova della
registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.
Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.
·
a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato
registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in
altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia
titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente,
per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi
ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio;
·
b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per
impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio
tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in
concorrenza con quella del ricorrente;
·
c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal
resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
·
d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il
marchio del ricorrente.
L'elencazione di cui
sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà
quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso
del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra
elencate.
16.8 Pluralità di
procedure
Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un
singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima
sono sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata.
Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento
al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si
estinguono.
16.9 Ruolo della
Naming Authority
La Naming Authority è estranea al merito del procedimento e non è
responsabile dell'operato degli enti conduttori che gestiscono le
procedure.
16.10 Pubblicazione
delle decisioni
L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese
pubbliche sul web della Naming Authority e sul web dell'ente
conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso
in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento
motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.
16.11 Attuazione
della decisione
Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio
contestato, la sua decisione sara' eseguita dalla Registration
Authority, a meno che essa non riceva, entro 15 giorni dal momento
in cui ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione
adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato
un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio
contestato. In questa ipotesi si applicano le norme di cui agli artt.
14.5 e 14.6.
La comunicazione di cui
al precedente comma deve essere suffragata entro 10 giorni dalla
produzione di fotocopia della copia notificata dell'atto
introduttivo del giudizio. Se quanto sopra non viene prodotto entro
10 giorni dalla comunicazione, o se risulta che il giudizio e' stato
iniziato in data successiva al termine di cui al primo comma, la RA
procede alla riassegnazione del nome a dominio. Nel caso in cui il
procedimento giudiziario o l'arbitrato promosso dal resistente si
estinguano, su istanza del ricorrente la Registration Authority da
esecuzione alla decisione del collegio.
16.12 Costo della
procedura
Il costo della procedura non puo' essere inferiore a 400 euro (piu' IVA
ove applicabile). Di tale costo, il 5% sara' di competenza della NA,
quale rimborso forfettario delle spese di esecuzione delle
decisioni.
17.
Requisiti degli enti conduttori delle Procedure
17.1 Requisiti
soggettivi
Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o
private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea.
17.2 Presentazione
delle domande
Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere
inviate al Presidente della Naming Authority, che decide entro 20
giorni dalla presentazione delle domande.
La domanda deve
contenere:
·
a) Nome dell'ente conduttore, con l'indicazione del legale
rappresentante;
·
b) La data di costituzione;
·
c) Il nome e l'indirizzo della persona delegata alla gestione
amministrativa delle procedure;
·
d) I criteri con i quali l'ente conduttore si è attenuto ed intende
attenersi per la scelta dei propri saggi;
·
e) L'indicazione dell'URL dell'ente conduttore;
·
f) L'indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di
gestire mensilmente;
·
g) L'indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi
unipersonali e collegi di tre saggi.
Nella propria domanda
l'ente conduttore deve dichiarare;
·
a) di sottoporsi alle norme predisposte dalla Naming Authority ed
accettare le variazioni che ad esse fossero nel tempo apportate;
·
b) che i saggi indicati nell'elenco conoscono le regole di naming e le
norme predisposte per la conduzione delle procedure;
·
c) la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali
anche presso altri enti conduttori.
Alla propria domanda
l'aspirante ente conduttore deve allegare:
·
a) Un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che
accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei
nomi a dominio;
·
b) Il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente conduttore
intende seguire per la conduzione delle Procedure.
·
c) L'accettazione da parte dei saggi di far parte dell'elenco di cui al
punto a) del presente comma.
Al momento della
presentazione della domanda, l'ente conduttore deve rendere
accessibile al presidente della NA l'URL in cui sono pubblicate le
indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti
a) e
b) del precedente comma
del presente articolo.
17.3 Accettazione
della domanda
Il Presidente della Naming Authority accetta le domande ed abilita gli
enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto
nell' art. 17.2, e le cui
eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con le regole
di naming.
La eventuale reiezione
della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione
di una nuova domanda da parte dello stesso ente.
In mancanza di decisione
negativa entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, questa
si considera accettata.
17.4 Abilitazione
alla conduzione delle procedure
L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione
delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore
è subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui
all'art. 17.2, ultimo comma
delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui
all'art. 17.2, IV comma,
punti a) e b)
17.5 Revoca
dell'abilitazione
L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata
dal Presidente della Naming Authority nel caso in cui:
·
a) l'ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura
concorsuale;
·
b) i suoi saggi si riducano a meno di 15;
·
c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali
da parte dei collegi;
·
d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda.
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